Codice deontologico
PREMESSA:
- Il Codice Deontologico fissa i principi fondamentali e le regole di condotta che l’Esperto di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali, anche definito “Esperto di diagnostica”, “Esperto scientifico del patrimonio culturale”, “Diagnosta dei beni culturali”, “Scienziato dell’arte”, e di seguito definito come “Esperto di diagnostica”, membro dell’Associazione Nazionale degli Esperti di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia Applicate ai Beni Culturali si impegna a seguire costantemente, in particolare nell’adempimento delle propria attività professionale, nei confronti del bene culturale, della collettività, dei committenti e dei colleghi.
- Le disposizioni del presente Codice Deontologico si applicano a ciascun socio dell’Associazione Nazionale degli Esperti di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia Applicate ai Beni Culturali che svolge la sua attività in Italia o all’estero.
- Ciascun Esperto di diagnostica Socio si impegna a rispettare e a far rispettare il presente Codice Deontologico.
- Ogni Esperto di diagnostica è responsabile del proprio comportamento individuale di fronte alla collettività, all’Associazione e alla propria coscienza, ed ha il diritto e il dovere etico di rifiutarsi di mettere in atto azioni, da chiunque chieste o pretese, che a suo giudizio danneggino o mettano a repentaglio i beni culturali, o che ne pregiudichino la tutela, la conoscenza e la fruizione, o che violino le norme del presente Codice Deontologico.
L’Esperto di diagnostica, svolge attività di ricerca, analisi e interpretazione di dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione dei beni del patrimonio culturale. Le competenze dell’Esperto di diagnostica sono multidisciplinari e prevedono la conoscenza delle discipline tecniche e scientifiche unite ad ulteriori conoscenze di base di tipo storico-artistico ed archeologico che gli consentano di partecipare alla fase di progettazione, implementazione e monitoraggio di un processo di diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali secondo le proprie specialistiche competenze acquisite in materia di caratterizzazione delle proprietà, costituzione materica, degrado, tecniche di produzione antica dei beni culturali, sviluppo di nuovi materiali, metodi d’intervento e di diagnosi.
Per diagnostica si intende il complesso di esami finalizzato a rispondere allo specifico problema conservativo e alla conoscenza dei beni culturali. Di conseguenza, includerà all’occorrenza, quando non siano state precedentemente acquisite, le seguenti documentazioni:
- ricerca storico-archivistica comprendente la successione cronologica sia delle fasi costruttive sia degli interventi successivi, inclusi quelli recenti di manutenzione-restauro;
- valutazione dello stato conservativo dei beni culturali, consentendo ai tecnici, in un intervento di conservazione e di restauro, di definire le migliori tecniche operative per la conservazione del bene, monitorando inoltre l’efficacia dei materiali impiegati durante le varie fasi;
- rilevamento e restituzione grafica;
- accertamento del quadro strutturale e delle possibili cause di dissesto statico per manufatti storico-artistici, architettonici ed archeologici (in atto o latenti);
- analisi ambientale relativa all’inquinamento, al microclima, alla componente aerobiologica nel caso di ambienti subaerei e, nel caso di ambienti sommersi, alla componente fisico-chimica delle acque; conoscenza dei materiali sia strutturali sia di finitura, sia originali che di restauro, incluso quanto concerne la loro lavorazione e messa in opera;
- valutazione dello stato di conservazione e identificazione delle cause e meccanismi di degrado mediante l’utilizzo delle terminologie e delle linee guida indicate dalla Commissione UNI Beni Culturali NorMaL;
- indagini preliminari per la scelta e messa a punto delle metodologie di intervento e dei materiali da utilizzare nell’intervento stesso.
Art.3.1 L’Esperto di diagnostica svolge un’attività di pubblico interesse che deve essere esercitata in osservanza di tutte le leggi e gli accordi nazionali ed europei.
Art.3.2 Nell’esercizio della professione, l’Esperto di diagnostica deve osservare i principi e gli obblighi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione espressi nel presente codice deontologico.
Art.3.3 L’Esperto di diagnostica è moralmente responsabile del proprio operato sia nei riguardi della committenza che della collettività e deve ricusare tutto ciò che sia contrario ai termini ed allo spirito del presente Codice.
Art.3.4 L’Esperto di diagnostica è volto a divulgare la conoscenza sempre più approfondita della professione e a favorire una maggiore consapevolezza nei confronti dei valori e della pratica della diagnostica e della conservazione.
Art.3.5 L’Esperto di diagnostica deve svolgere la sua attività salvaguardando non solo ibeni culturali, ma anche l’uomo e l’ambiente. A tale scopo deve promuovere l’utilizzo di metodi innovativi e alternativi rispetto a prodotti tossici, per l’uomo e l’ambiente, di comune utilizzo.
Art.3.6 L’inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti del Codice significa esercitare il proprio lavoro in modo non professionale, portando discredito a tutta la categoria.
Art.4.1 L’oggetto dell’attività dell’Esperto di diagnostica sono i beni culturali, l’ambiente ad essi integrato e i beni paesaggistici.
Art.4.2 L’attività dell’Esperto di diagnostica è volta ad assicurare la conservazione e, quindi, la trasmissione nel tempo dei beni culturali, nonché a contribuire alla loro valorizzazione, adoperandosi perché si vengano a costituire le condizioni di maggiore compatibilità tra il pubblico diritto alla fruizione e la tutela dei beni stessi.
Art.4.3 L’Esperto di diagnostica svolte la sua attività utilizzando rigorose metodologie scientifiche.
Art.4.4 L’Esperto di diagnostica si avvale delle proprie competenze specifiche ed esegue solo gli interventi che rientrano in esse.
Art.4.5 L’Esperto di diagnostica collabora con tutte le figure professionali che intervengono nei settori della conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.
Art.4.6 L’Esperto di diagnostica redige il Piano diagnostico sui beni cultuali, con l’ausilio degli altri operatori, necessario all’intervento conservativo, motivando espressamente gli obiettivi finali, in funzione dei quali individuerà le indagini diagnostiche necessarie. La scelta di ogni indagine diagnostica dovrà essere espressamente motivata; si dovrà stabilire la sequenza e, laddove si tratti di indagini che richiedano prelievi, si dovrà presentare un programma del campionamento o un sampling design, prediligendo, ove possibile, le indagini non distruttive. Nello specifico, l’Esperto di diagnostica:
- a) mette in atto tutte le procedure volte all’individuazione della conoscenza materica del bene e del suo contesto utilizzando il miglior metodo analitico disponibile;
- b) identifica le cause e i meccanismi di degrado mediante le metodologie analitiche oggi disponibili;
- c) individua gli interventi più idonei per garantire nel modo migliore la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali.
Art.4.7 L’Esperto di diagnostica fornisce consulenza scientifica sull’affidabilità ed efficacia dei sistemi tecnologici e provvedimenti proposti per il controllo degli ambienti di conservazione. Tale consulenza comprende anche gli interventi di conservazione, restauro, pronto intervento e manutenzione dei beni, la valutazione dell’efficacia e della non nocività dei prodotti dei formulati impiegati, monitorandone le proprietà nel tempo.
Art.4.8 L’Esperto di diagnostica propone e sviluppa attività di ricerca nel campo della scienza applicata ai beni culturali.
Art.5.1 L’Esperto di diagnostica deve mettere a disposizione la sua professionalità a prescindere dal valore di mercato dei beni in studio.
Art.5.2 L’Esperto di diagnostica deve formulare il progetto di diagnostica sui beni culturali avvalendosi anche delle fonti storiche, bibliografiche e di eventuali notizie fornite dalle altre professionalità coinvolte nel processo di conservazione del bene stesso.
Art.5.3 L’Esperto di diagnostica non deve in alcun modo danneggiare i bene culturali.
Art.5.4 L’Esperto di diagnostica non deve offrire le proprie prestazioni su beni la cui provenienza sia, secondo legge, illecita. Nel momento in cui ne venga a conoscenza, è tenuto a segnalare la situazione di illegalità alle autorità competenti.
Art.5.5 L’Esperto di diagnostica deve privilegiare le indagini scientifiche non distruttive, ovvero che non comportano prelievi né alcun tipo di alterazione dei bene culturali. Qualora si renda necessario il prelievo di campioni, questo deve essere effettuato in modo tale da salvaguardare l’integrità strutturale ed espressiva dei beni culturali, e comunque nella quantità minima indispensabile per l’analisi, dopo averne concordato la modalità con i responsabili della tutela.
Art.5.6 I campioni prelevati devo essere catalogati e documentati con quanti più dati possibili e gli stessi campioni ancora esistenti dopo gli esami, devono essere conservati ed archiviati in modo che possano essere in futuro accessibili per ulteriori indagini.
Art.5.7 Qualora beni culturali si trovino in uno stato di pericolo imminente, l’Esperto di diagnostica dovrà prestare la massima e tempestiva assistenza possibile, sollecitando l’intervento.
Art.6.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato sulla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
Art.6.2 L’Esperto di diagnostica deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando in ogni forma di comunicazione verso terzi i titoli che gli competono e le modalità con cui svolge la sua professione.
Art.6.3 L’Esperto di diagnostica, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.
Art.6.4 L’Esperto di diagnostica deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art.6.5 L’Esperto di diagnostica deve informare il committente sulla propria attività. Inoltre sarà tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
Art.6.6 L’Esperto di diagnostica si deve impegnare al rispetto dei tempi stabiliti per esplicare la propria attività. Nel caso insorgessero degli imprevisti, sarà sua premura darne tempestiva comunicazione al committente.
Art.6.7 Qualora l’Esperto di diagnostica abbia necessità di esplicare il proprio servizio di rimozione di beni culturali dal luogo di provenienza è tenuto ad adottare adeguati sistemi di sicurezza e trasporto, ed eventuali polizze assicurative che prevedono un costo aggiuntivo a quello della prestazione professionale.
Art.6.8 Qualora il professionista non intenda portare a termine l’incarico concordato, potrà interromperlo a condizione che vengano presi provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno.
Art.7.1 I rapporti fra gli Esperti di diagnostica devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, dell’integrità, della dignità della Professione, della lealtà e della colleganza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. L’Esperto di diagnostica appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Art.7.2 I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati sulla massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art.7.3 L’Esperto di diagnostica si impegna a contribuire allo scambio di informazioni ricavate da indagini, ricerche e interventi al fine di diffondere i progressi delle conoscenze nell’ambito della diagnostica e delle sue tecniche. I risultati dei lavori devono essere accessibili ai colleghi e all’opinione pubblica e non devono mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale. Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, l’Esperto di diagnostica è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Art.7.4 L’Esperto di diagnostica non deve compiere atti tendenti alla sostituzione arbitraria di colleghi che stiano per avere o abbiano ricevuto incarichi professionali. Il professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato al primo incaricato il definitivo esonero, e dopo aver informato egli stesso, per iscritto, il collega a cui subentra, accertandosi del contenuto del precedente incarico.
Art.7.5 L’Esperto di diagnostica accetta l’incarico professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, l’Esperto di diagnostica si impegna a proporre la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Art.7.6 L’Esperto di diagnostica deve astenersi dall’esprimere pubblicamente, nel confronti di Colleghi, giudizi denigratori e arbitrari in merito alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di incarichi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Art. 7.7 Qualora insorgano casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i committenti o per il decoro della professione, l’Esperto di diagnostica è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art.7.8 Nel caso di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l’Esperto di diagnostica, nel citarla, deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti.
Art 7.9 Azioni e comportamenti incompatibili con la professione dell’Esperto di diagnostica sono:
- l’attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione con altri professionistisenza che sia chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori;
- l’esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino esenza la necessaria autorizzazione;
- l’abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti cariche o ruoli ricoperti pertrarre vantaggi per sé e per gli altri;
- l’uso improprio della propria posizione presso Amministrazioni o Enti Pubblici per acquisire direttamente o procurare ad altri incarichi professionali;
- la posizione di giudice o arbitro in cui sia interessato un altro professionista che con ilprimo abbia rapporti di parentela, di collaborazione professionale continuativa, o comunque
- tali da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
- la partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per ottenere gli incarichi oggetto del medesimo bando o concorso;
- operazioni sleali finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale.
8.1 L’Esperto di diagnostica ha l’obbligo morale di divulgare nel minor tempo possibile i dati emersi dalle proprie ricerche, previa autorizzazione – ove necessaria – del committente e dell’ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività.
8.2 L’Esperto di diagnostica si impegna a coinvolgere o quantomeno citare nella pubblicazione tutti gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione di tale ricerca.
9.1 L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico configura l’abuso, la mancanza nell’esercizio della professione, il comportamento disdicevole al decoro professionale ed è punibile con sanzioni disciplinari, fino al provvedimento di esclusione dall’Associazione Nazionale di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali. Il giudizio, come previsto dallo Statuto e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, è affidato al Consiglio Direttivo, la cui delibera va ratificata dal Presidente.
10.1 L’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza.
10.2 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali per esigenze di aggiornamento può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri e previo parere favorevole del Presidente, purché senza stravolgerne lo spirito. La nuova versione va successivamente ratificata dall’Assemblea Nazionale.